AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

CV274 - ROMANA AUTO-CONDIZIONI CONTRATTUALI

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 gennaio 2026 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del consumo.

[OMISSIS]

il presente procedimento riguarda la vessatorietà di alcune clausole contenute nei modelli contrattuali impiegati dal Professionista per la vendita di veicoli nuovi, a km 0 e usati a consumatori (le “Condizioni di vendita generali”), sia tramite il marchio “Romana Auto”, sia tramite il marchio “Jazzoni” (nel prosieguo le citate “Condizioni di vendita generali” per veicoli nuovi, a km 0 ed usati, per entrambi i marchi “Romana Auto” e “Jazzoni”, saranno cumulativamente indicate come le “Condizioni Contrattuali”).

[OMISSIS]

secondo l’articolo 1 delle Condizioni Contrattuali (“Proposta di acquisto”), “il Compratore […] accetta sin da ora che qualora per ragioni logistiche o di qualsivoglia altra natura non fosse possibile reperire il veicolo come identificato nella proposta medesima mediante numero di telaio e targa, il Venditore potrà sostituire detto veicolo con altro avente le medesime caratteristiche ovvero anche di valore e qualità tecniche superiori ed alle medesime condizioni economiche concordate, [in proposito] l’eventuale rifiuto del Compratore a procedere comunque con la compravendita del veicolo determinerà il diritto in capo al Venditore di trattenere la cauzione versata al momento della sottoscrizione della proposta medesima”.

Secondo l’articolo 2 delle Condizioni Contrattuali (“Deposito cauzionale”), “La proposta dovrà essere accompagnata, a garanzia e serietà della stessa, dal deposito di una cauzione infruttifera [non superiore al 10% del prezzo del veicolo]. [La predetta cauzione] sarà acquisita dal Venditore, a titolo di indennità, nel caso in cui egli accettasse la richiesta di annullamento della proposta formulata dal Compratore […]. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni del Compratore scaturenti dalla presente proposta d’acquisto e delle condizioni generali di vendita, il Venditore potrà trattenere l’importo versato. Resta inteso che qualora il Compratore abbia deciso di procedere all’acquisto dell’autovettura tramite finanziamento, l’eventuale rifiuto da parte dell’istituto creditizio di […] concedere detto finanziamento non darà in alcun modo diritto al Compratore di richiedere la restituzione della cauzione: in tale ipotesi, qualora il Compratore non intendesse quindi più procedere con l’acquisto dell’autoveicolo, potrà richiedere l’annullamento della proposta di acquisto ed il Venditore avrà diritto di trattenere l’importo versato. Nelle ipotesi di inadempimento del Venditore, il Compratore avrà diritto alla restituzione della cauzione infruttifera versata contestualmente alla sottoscrizione della proposta”. Secondo l’articolo 4 delle Condizioni Contrattuali (“Consegna”), “La consegna avviene entro il termine orientativo indicato al momento della proposta. Operano come giustificativi di eventuali ritardi, oltre i casi di forza maggiore, in generale, agitazioni sindacali, incendi o infortuni, deficienze di energia, inadempimenti di terzi, interruzioni di lavoro, ritardi imputabili ai fornitori, eccetera. Alla data di consegna preferenziale eventualmente ed orientativamente indicata nella proposta d’acquisto è fissato in ogni caso a favore del Venditore un periodo ulteriore di tolleranza di 90 giorni. Trascorso il termine indicato senza che la consegna sia avvenuta, è fissato un ulteriore termine di tolleranza di 60 giorni durate i quali il Venditore dovrà mettere a disposizione del Compratore, senza alcun onere a carico di questi, un autoveicolo sostitutivo. Trascorso tale ulteriore termine senza che la consegna sia avvenuta, il Compratore potrà revocare la proposta tramite comunicazione scritta e il Venditore non potrà che essere tenuto alla restituzione delle somme versate nel loro ammontare nominale”.

Secondo l’articolo 6 delle Condizioni Contrattuali (“Garanzia”), “Possibili ritardi nella prestazione di assistenza [in garanzia legale di conformità da parte del venditore Gruppo IVA] non danno diritto al Compratore al risarcimento dei danni”.
Il citato articolo 6 delle Condizioni Contrattuali, nonostante sia applicato anche ai veicoli nuovi, indica che «[l]a garanzia copre, per un anno dalla data di consegna, i difetti di conformità del veicolo dal medesimo manifestati, dopo tale data, rispetto allo stato ed alle condizioni descritte nella “Scheda di stato d’uso”, note ed accettate dal Compratore».

Infine, secondo l’articolo 8 delle Condizioni Contrattuali (“Foro”), “Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione e risoluzione del contratto originato dalla accettazione della presente proposta, o comunque connessa con lo stesso, nella quale il Venditore sia convenuto o chiamato in causa è convenzionalmente competente anche in via di deroga, il Foro di Roma. Il Venditore, quale attore, potrà ricorrere, sempre ed anche in via di deroga convenzionale, sia al Foro del Venditore, sia al Foro di Roma che a quello di residenza del convenuto”.

[OMISSIS]

RITENUTO […] che le clausole [sopra] riportate […] sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b), e), m), p) e u), del Codice del consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che le clausole delle “Condizioni di vendita generali” per veicoli nuovi, a km 0 ed usati, per entrambi i marchi “Romana Auto” e “Jazzoni” […] sonovessatorie, ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b), e), m), p) e u), del Codice del consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, e ne vieta la riproposizione;

[OMISSIS]

L’Autorità ha disposto la pubblicazione del presente estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del Codice del provvedimento ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del Codice del consumo.

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